CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CARATTERISTICHE
Consiste in un accordo commerciale concluso fra due soggetti, uno denominato “utilizzatore” e l’altro "somministratore". Grazie a questo accordo, il somministratore (che deve possedere la prescritta autorizzazione per la fornitura professionale di manodopera) assume i lavoratori e li mette a disposizione dell’utilizzatore per esigenze professionali di carattere continuativo o limitato nel tempo.
Il contratto di somministrazione sostituisce il contratto di lavoro interinale aggiungendo la fattispecie del lavoro a tempo indeterminato, non prevista dalla precedente norma. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso per alcune precise categorie di attività (cfr. D. Lgs 276/2003, Art 20, c. 3). I contratti collettivi nazionali individuano, anche in misura non uniforme, i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato.
DURATA La dipendenza del lavoratore dal somministratore può essere a tempo determinato o indeterminato. La durata del rapporto con l'utilizzatore è definita dal contratto.
PER LE AZIENDE
L'impresa utilizzatrice stipula un contratto direttamente con la società somministratrice dove devono essere chiariti: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal somministratore, il numero di lavoratori richiesti, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per cui sono richiesti, l'indicazione di eventuali rischi per la salute e relative contromisure di prevenzione adottate, la data di inizio e la durata del rapporto con l'utilizzatore. La mancanza in forma scritta di questi elementi rende nullo il contratto e definisce i lavoratori come dipendenti a tutti gli effetti dell'azienda utilizzatrice. Nel contratto vanno altresì indicate le mansioni da svolgere, il luogo, l'orario, l'inquadramento e il trattamento economico e normativo delle prestazioni. Le stesse informazioni devono essere comunicate dal somministratore ai lavoratori.
I prestatori di lavoro non vengono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di norme di legge o di contratto collettivo, fatte salve quelle relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro. Non si applicano neppure le norme relative all'assunzione obbligatoria e la riserva a favore dei lavoratori a rischio di esclusione (D. Lgs181/2000, art. 4bis, c. 3).
Quando il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato del somministratore (“somministrazione a tempo indeterminato”), nel caso di fine lavoro non si attua mobilità, si procede al licenziamento per giustificato motivo (L. 604/1966 art. 3) e sono fatte salve le disposizioni del contratto nazionale o degli accordi sindacali più favorevoli.
Nel caso in cui il lavoratore sia dipendente del somministratore a tempo determinato (“somministrazione a termine”), è fatta nulla ogni clausola diretta a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
PER I CANDIDATI
Il lavoratore è alle dipendenze del somministratore ma svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Tutte le informazioni relative all'indicazione dell'impresa utilizzatrice, alla data di inizio e durata del rapporto con quest'ultima, alle mansioni da svolgere, al luogo, all'orario, all'inquadramento e al trattamento economico e normativo delle prestazioni devono essere fornite dal somministratore. Quest'ultimo deve inoltre informare il lavoratore sugli eventuali rischi per la salute e le relative contromisure di prevenzione, a meno che il contratto di somministrazione non stabilisca che questo obbligo informativo spetti all'utilizzatore.
Il rapporto con il somministratore può essere definito in base ad un contratto a termine (“somministrazione a termine”) o a tempo indeterminato (“somministrazione a tempo indeterminato”). Il primo applica la disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile (D. Lgs. 368/2001) e prevede la possibilità di proroga, previa consenso del lavoratore, con ragioni e durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Il secondo applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro (di cui al Codice Civile e leggi speciali) e prevede l'erogazione di un'indennità mensile di disponibilità per i periodi di inattività. La misura dell'indennità è definita dal contratto collettivo applicato dal somministratore ed è ridotta nel caso di attività lavorativa part-time.