LAVORO A PROGETTO
CARATTERISTICHE
Il lavoro a progetto può essere definito come un rapporto di collaborazione coordinata continuativa (il vecchio co.co.co.) prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, determinati dal committente, che vengono gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, in coordinamento con l’azienda committente e indipendentemente dal tempo impiegato. Si intende secondo due modalità specifiche:
- progetto specifico: consiste in un’attività scelta dall’azienda volta al raggiungimento di un risultato concreto la cui realizzazione segna la risoluzione del contratto.
- programma di lavoro: è un piano che riguarda l’attività normalmente svolta dal committente, il cui sviluppo richiede l’apporto di un collaboratore dotato di una precisa professionalità.
DURATA: La durata è definita dal progetto.
PER LE AZIENDE
Il committente deve definire nel contratto: durata del progetto (determinata o determinabile), descrizione del progetto o del programma di lavoro, corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese, forme di coordinamento del lavoratore con l'azienda (devono essere tali da non pregiudicare l'autonomia lavorativa del collaboratore), eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza.
Il compenso del lavoratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
PER I CANDIDATI
Salvo diverso accordo e se non riguardano attività concorrenti, il collaboratore a progetto può offrire le sue prestazioni a favore di più committenti. Non può invece diffondere notizie attinenti i programmi aziendali e la loro organizzazione, così come non può compiere atti che pregiudichino le attività dei committenti.
Come definito nella legge 633/1941, art. 12-bis, il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del lavoro.
Il compenso del lavoratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito