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APPRENDISTATO TIPO B:
PROFESSIONALIZZANTE

CARATTERISTICHE Viene utilizzato per assumere soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. A questo scopo è previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore all’anno. Per la determinazione delle modalità di erogazione e di articolazione della formazione interna e esterna alla singola azienda (soprattutto in relazione alla capacità formativa interna rispetto quella offerta da soggetti esterni) viene fatto riferimento ai contratti collettivi.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, può essere stipulato a partire dai 17 anni.
Per essere valido, il contratto deve contenere l’indicazione della prestazione in oggetto, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.

DURATA La durata è definita dai contratti collettivi in sede nazionale o regionale. In ogni caso è compresa fra i 2 e i 6 anni.

PER LE AZIENDE Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Codice Civile. Sussiste invece il divieto di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, come pure viene fatto divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe a cottimo. Per la determinazione della misura della retribuzione spettante all’apprendista non è necessario il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all’art. 19 del DPR n. 1668/1956; la categoria di inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per cui è finalizzato il contratto.
Per definire un contratto di apprendistato, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 25/1995, non è più necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione del Lavoro competente.
Fatte salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

PER I CANDIDATI Il contratto di apprendistato prevede la registrazione della formazione effettuata sull’apposito libretto formativo e il riconoscimento, a fine periodo, della qualifica professionale ai fini contrattuali. A seguire l’apprendista dovrà essere un tutor aziendale con competenze adeguate.
L’inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli a quello previsto per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per cui è finalizzato il contratto di apprendistato.

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